L’argomento che andremo ad affrontare quest’oggi sarà sicuramente d’interesse di molti: il riscatto della laurea a fini pensionistici. Vedremo in dettaglio la procedura, le condizioni ed i costi. Innanzitutto ‘riscattare la laurea’ significa trasformare gli anni trascorsi all’università in anni utili per il calcolo dell’anzianità contributiva e quindi della pensione. Naturalmente ciò può essere fatto anche da chi ha conseguito la Laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico) presso un’Università Telematica riconosciuta dal Miur.
Il primo requisito fondamentale per riscattare la laurea è il conseguimento della laurea stessa. Chi ha seguito gli studi universitari senza aver mai conseguito il titolo non vi ha diritto. Il riscatto si riferisce alla durata legale del corso di Laurea; devono essere esclusi dal conteggio gli anni cosiddetti ‘fuori corso’. Gli anni universitari già coperti da contribuzione – ad esempio quelli in cui si ha lavorato – non possono essere riscattati.
Riscatto laurea a chi spetta
Può presentare domanda chi è occupato al momento della richiesta, chi lo è stato in passato, chi è inoccupato o chi non si è mai registrato a forme obbligatorie di previdenza.
Possono beneficiare del contributo di riscatto:
- i periodi impiegati per l’ottenimento del diploma universitario con un periodo minimo di anni pari a 2 ed un periodo massimo di 3 anni;
- diplomi universitari con una durata minima di 4 anni e una durata massima di sei anni;
- diplomi specialistici post-laurea presentati a coronamento di un percorso con durata minima biennale;
- ottenimento del dottorato regolate con l’ausilio di precise disposizioni in merito all’equipollenza;
- titoli di studio aggiunti con l’ausilio del decreto n. 509 del 3 novembre 1999, ovvero un diploma (L), al termine di un percorso triennale e un diploma di specializzazione (LS), a coronamento di un percorso preparatorio di un anno al diploma.
Per quanto riguarda i diplomi acquisiti dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, le nuove pubblicazioni a partire dall’a.a. 2005/2006 che comportano i successivi titoli possono essere riscattate ai fini pensionistici, secondo le moderne disposizioni in materia:
- diplomi di primo grado;
- diplomi di istruzione di 2° grado;
- diplomi specialistici;
- i diplomi di insegnamento per l’educazione pari ad un dottorato in studi universitari, anche avvalendosi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell’8 luglio 2005 (14 giugno 2010 n. 15662).
I periodi che non possono beneficiare del contributo di riscatto sono:
- Anni ripetuti;
- Quelli già tutelati con l’ausilio dell’utilizzo dei contributi obbligatori o figurativi o con l’ausilio dell’utilizzo del contributo di riscatto, per quanto riguarda il fondo cui è stata imputata l’utilità, ma in aggiunta i diversi regimi di protezione sociale di cui all’articolo 2, comma 1 , del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997 (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e regimi pensionistici unici di questo Fondo per i lavoratori autonomi; bilancio sostitutivo e straordinario del regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Invalidità, Vecchiaia e Superstiti e dei regimi pensionistici di cui all’articolo 2, comma 26, del regolamento n.335 dell’8 agosto 1995).
Il contributo di riscatto iniziale potrebbe anche coprire la durata completa o gli intervalli. Dal 12 luglio 1997, è possibile riscattare nel caso si siano conseguiti anche più lauree, anche nel caso il titolo sia stato conseguito prima di tale data.
Non è possibile richiedere il ritiro o la revoca del contributo di inizio riscatto di un diploma che sia stato legittimamente accreditato a seguito del pagamento della relativa quota (messaggio dell’8 ottobre 2008, n. 22427).
I periodi di college all’estero
In merito ai periodi di studio all’estero, regolamento n. 148 dell’11 luglio 2002 (pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) presenta l’autorizzazione e l’attuazione della Convenzione sulle procedure e casi di riconoscimento dei titoli di studio superiori all’interno della Regione Europea, firmata a Lisbona l’11 aprile 1997, e stabilisce i regolamenti per l’implementazione nazionale delle direttive europee, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 30 luglio 2009, in ottemperanza all’articolo cinque del citato regolamento, disciplina, tra l’altro, il sistema per il riconoscimento dei titoli e relativi curricula di insegnamento per poter richiedere il riscatto ai fini pensionistici..
L’articolo 170, comma 1, del Testo unico sul sistema d’istruzione vigente in Italia di cui al regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 dispone che i titoli di studio acquisiti all’estero non hanno in Italia alcun valore legale salvo che nell’ambito d’eventuali orientamenti giuridici speciali o accordi bilaterali.
Secondo la circolare n. 468 del 1978, i titoli di studio acquisiti all’estero possono essere riscattati nel caso in cui siano stati già ritenuti equipollenti da un’Università italiana.
Quanto costa riscattare la laurea in Italia
Il calcolo del costo del riscatto della laurea si effettua applicando l’aliquota contributiva dei lavoratori dipendenti (uguale al 33%) alla retribuzione lorda annua percepita nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda Per calcolare il costo del riscatto della Laurea bisogna prendere la retribuzione lorda annua percepita nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, e moltiplicare per il numero di anni di Laurea che si vogliono riscattare. Ad esempio, se negli ultimi 12 mesi hai percepito una retribuzione lorda annua di 32.170,00 € e vuoi riscattare 4 anni di laurea, dovrai pagare 42.464,4 € (32.170 € ×33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4 €).
Gli oneri del riscatto sono fiscalmente deducibili ai fini Irpef dal reddito dell’interessato. Se l’interessato non ha un reddito personale, gli oneri sono detraibili, nella misura del 19%, dall’imposta delle persone di cui risulti fiscalmente a carico. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, o può essere rateizzato in 10 anni senza interessi.
La domanda può essere presentata in via telematica direttamente sul sito dell’INPS (previo possesso del PIN), contattando il Numero Verde dell’ente o recandosi in un Patronato.
La domanda può essere inoltrata senza limiti di tempo e al suo interno bisogna documentare:
- la durata del corso legale di laurea;
- il conseguimento del titolo di laurea;
- gli anni accademici in cui è stata frequentata la facoltà;
- gli anni fuori corso.
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