ECM
L'ECM ("Educazione Continua in Medicina") è un programma nazionale di attività formative attivo ed obbligatorio in Italia dal 2002, grazie al quale il Professionista Sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale.
Gli operatori della salute hanno l'obbligo Deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un'assistenza qualitativamente utile.
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua fino ad oggi competenze del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
Crediti Formativi per il triennio 2011/2013
La Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito che ogni Operatore Sanitario deve acquisire
150 i crediti formativi utili per il triennio 2011/2013 (50 crediti/anno - minimo 25 e massimo 75), con uno “sconto” di 10 crediti formativi l’anno in favore dei virtuosi. Cioè di coloro che negli ultimi tre anni (triennio 2008/2010) accumulano almeno 90 crediti formativi.
Il programma nazionale di ECM riguarda
tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica.
Le professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute sono le seguenti:
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in occasione della riunione del 24 Febbraio 2011, al fine di rendere operativa la determina del 14 Luglio 2010 della stessa Commissione - contenente l’esclusione delle arti ausiliarie come gli ottici e gli odontotecnici dall’obbligo ECM - ha deciso di accreditare gli eventi con una nota che richiami la stessa determina. Pertanto, non essendo più obbligatoria la formazione continua per le arti ausiliarie, i crediti rilasciati non hanno valore ai fine dell’ECM e gli eventi non saranno oggetto del versamento del contributo alle spese ai sensi della legge 388/00 e dei decreti attuativi della norma stessa
Esoneri
E' esonerato dall'obbligo dell' ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero,
corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di
tutela della gravidanza.
In quale percentuale devono essere acquisiti i crediti formativi?
“la Commissione Nazionale non ha stabilito limiti in percentuale per acquisire crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: residenziale, FAD"Formazione a distanza", FSC."Formazione sul campo" Unico limite percentuale riguarda gli Infermieri Professionali che possono acquisire con tipologia FAD fino al 60% dei crediti formativi”